Se nel Paese di destinazione scoppiano sommosse, si verificano attentati o guerre civili, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto per forza maggiore.
Consumatori più tutelati: sono infatti rimborsabili i biglietti aerei acquistati per un viaggio internazionale se, nel Paese di destinazione, scoppiano all’improvviso sommosse, attentati o capovolgimenti politico-militari. La sicurezza del viaggiatore prima di tutto, chiarisce una sentenza del Giudice di Pace di Torino di inizio gennaio.
Così, se hai acquistato un biglietto aereo per una meta che è diventata tutto d’un tratto incandescente, né potevi prevedere l’aggravarsi della situazione politica in tale regione, hai il diritto di chiedere, alla compagnia aerea, la restituzione dei soldi spesi.
La legge impone al vettore aereo di rimborsare il prezzo del biglietto quando il viaggio risulti impedito da una causa “non imputabile al passeggero”.
In particolare la norma recita nel seguente modo: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”, ove per “prezzo di passaggio” si intende il prezzo del biglietto pagato.
Inoltre “Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro comunque i limiti massimi dell’importo del prezzo del biglietto”.
Il fatto impeditivo non deve quindi essere necessariamente “oggettivo”, tale cioè da escludere completamente la possibilità del trasporto (ad esempio, la sospensione di tutti i voli per una determinata destinazione), ma è sufficiente che la situazione sia tale da mettere in pericolo la sicurezza dell’utente. Tanto più se – come nel caso di specie – il sito del ministero degli esteri indica la destinazione incriminata tra quelle fortemente sconsigliate; in tal caso, infatti, non è dovuta neanche la penale per il recesso.
(Fonte: www.laleggepertutti.it)