Allegato "A"

Condizioni generali di polizza
Mod. 05035
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"TUTELA GIUDIZIARIA per UNIONE
NAZIONALE CONSUMATORI"
NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'Art. 123 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA
CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21
NOVEMBRE 2003, N° 518/D
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente
sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.
La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio
dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n.
152).
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire
di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana,
salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e
salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle
assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà
stipulato la legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti
Piazza Trento, 8
20135 Milano
fax n. 02.58.38.46.48 - e.mail:
Gestione.Reclami@europassistance.it
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione
italiana e l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o
in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via
del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie
inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della
responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella
italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere
rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata
prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra
l'Autorità competente ed il Contraente.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL
CONTRATTO
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro
un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità
Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo
l'azione.
SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
INFORMATIVA AL CLIENTE
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in
materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo
che:
- i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance
Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o
automatizzati, per finalità riguardanti:
- gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza
assicurativa,
- adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa
comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di
organi pubblici;
- il trattamento dei Dati è:
- necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza
assicurativa (1.a);
- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria
e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
- i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi
Titolari :
- soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A.
della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle
obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero,
quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione
degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti,
medici legali;
- organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore
assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento
delle finalità di cui al punto 1.b;
- prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ
Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o
all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e
1.b, o altre compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del
rischio (coassicurazione e riassicurazione);
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e
collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
- Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà
richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti
di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare
la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro
comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del
trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi,
nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio
Protezione Dati..
DEFINIZIONI
ASSICURATO:
Il socio dell'Unione Nazionale Consumatori che
ha aderito alla copertura e il suo Nucleo Familiare
CONTRAENTE:
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI con sede in Roma,
Via Duilio 13, che sottoscrive la polizza per conto altrui
EUROP ASSISTANCE:
Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 MILANO.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19569 del 2
Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).
FATTO ILLECITO:
qualunque fatto dell'uomo, diverso dall'inadempimento di una
obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste
dall'ordinamento giuridico.
MASSIMALE:
La somma massima fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si
impegna a prestare la prestazione prevista.
MODULO DI ADESIONE:
E' il documento rilasciato all'Assicurato e da questo sottoscritto (Mod.
AZ9181), che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini ed alle
Condizioni di Polizza riportate nel presente Mod. 05035 e che viene
consegnato dal Contraente all'Assicurato.
POLIZZA:
Il documento contrattuale composto dal testo relativo alla Tutela
Dati Personali, dalla Nota Informativa, dalle presenti Condizioni e dal
Modulo di Adesione allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ
Assistance e dal Contraente.
PRESTAZIONI:
Sono le assistenze prestate da Europ Assistance agli Assicurati in
caso di sinistro.
SINISTRO:
Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il
quale è prestata l'Assicurazione
TUTELA GIUDIZIARIA:
L'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs.175/95 - artt.
44 e seguenti.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Europ Assistance, alle condizioni della presente polizza e nei limiti
del massimale convenuto di € 10.000 per sinistro senza limite per anno,
assicura la Tutela giudiziaria, compresi i relativi oneri non rimborsabili
dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi
interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in
polizza.
- Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del
sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di
soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata
da Europ Assistance ai sensi del successivo art.13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del
Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con
Europ Assistance ai sensi del successivo art. 13 comma 5;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 3
dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non rimborsato
dalla Controparte in caso di soccombenza di quest' ultima.
- E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di
giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 comma 3, salvo
che si tratti di un legale fiduciario di Europ Assistance.
Art. 2) PRESTAZIONI GARANTITE
Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata :
- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o
cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali,
proprie o di controparte, purchè il valore in lite sia superiore a €
400,00.
Art. 3) DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
- L'Assicurato è tenuto:
- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative
alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari
per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse
presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese per controversie con Europ Assistance aventi ad oggetto
l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto;
- Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente
garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 4) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL
RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e
1894 del Codice Civile.
Art. 5) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ
Assistance di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del
Codice Civile. Europ Assistance, una volta a conoscenza di circostanze
aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa
modifica delle condizioni in corso.
Art. 6) DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre
il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente,
ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
Art. 7) ALTRE ASSICURAZIONI
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti
stipulati. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il
rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno ai sensi
dell'art. 1910 del Codice Civile.
Art. 8) DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Per ciascun Assicurato, purché sia stato pagato il relativo premio,
l'Assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Modulo di
Adesione rilasciato dal Contraente e dura sino alle ore 24,00 del 365°
giorno successivo, così come comunicato dal Contraente ad Europ Assistance.
E' escluso ogni tacito rinnovo.
Art. 9) ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ
Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di
alcun genere a titolo di compensazione o indennizzo.
Art. 10) INSORGENZA DEL SINISTRO
- Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende
:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni
extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha
originato il diritto al risarcimento;
- per la restante ipotesi - il momento in cui si ha conoscenza che la
controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare il
contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di
insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti
durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati
nei modi e nei termini di cui al successivo art. 11, entro 12 mesi dalla
cessazione del contratto stesso.
- Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:
- le vertenze promosse da più persone facenti parte del medesimo
nucleo familiare ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli
Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito
tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi
sopportati.
Art. 11) DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL
LEGALE
- L'Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro – e
comunque far pervenire tempestivamente qualsiasi atto a lui notificato -
all'Unione Nazionale Consumatori che
provvederà a sua volta a darne comunicazione tempestiva ad Europ
Assistance via e-mail, fax o a mezzo Raccomandata A.R - per quanto di sua
competenza.
- Europ Assistance si riserva, a mezzo dei propri legali fiduciari, la
trattativa stragiudiziale al fine di comporre bonariamente la
controversia; per l'eventuale fase giudiziale l'assicurato ha diritto di
scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi,
iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per
la controversia -salvo che si tratti di legale fiduciario di Europ
Assistance- indicandolo all'Unione Nazionale
Consumatori che provvederà ad informare tempestivamente Europ
Assistance.
- Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Unione Nazionale
Consumatori e/o Europ Assistance lo invita a scegliere il proprio legale
e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente
il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il
proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Europ Assistance.
Art. 12) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI
OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero
di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e
documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi
interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i
fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e
procurare i documenti necessari.
Art. 13) GESTIONE DEL SINISTRO
- Nell'ipotesi in cui il bonario tentativo di soluzione stragiudiziale
di cui al punto 2 dell'art. 11 non riesca, e se le pretese dell'assicurato
presentino possibilità di successo, la pratica viene trasmessa al legale
scelto ai sensi dell'art. 11.
- La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore
di procedimento civile se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad
alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che
giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Europ Assistance.
- L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in
genere viene concordata con Europ Assistance.
- L'Unione Nazionale Consumatori e Europ
Assistance non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti
Tecnici e Periti in genere.
- In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla
gestione dei sinistri tra l'Assicurato, l'Unione
Nazionale Consumatori e/o Europ Assistance, la decisione può essere
demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie,
ad un conciliatore che decide secondo equità, designato di comune accordo
dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti
contribuisce alla metà delle spese conciliative, quale che sia l'esito
della conciliazione. Europ Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto
di avvalersi di tale procedura.
Art. 14) RECUPERO DI SOMME
- Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in
genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a
titolo di capitale ed interessi.
- Spettano invece a Europ Assistance, gli onorari, le competenze e le
spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o
stragiudizialmente, sostenute o anticipate.
Art. 15) ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
- per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio della
professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre
tipologie di collaborazione;
- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e
delle donazioni ovvero la materia fiscale e/o amministrativa, diritti di
brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra
soci e/o amministratori, o riguardanti il pagamento di multe, ammende e
sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di
imbarcazioni o aeromobili;
- per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi e per le
operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare
per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.
- per fatti dolosi delle persone assicurate o conseguenti a tumulti
popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di
terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da
detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile
quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.
Art. 16) ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati
nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella
Repubblica di San Marino.
Art. 17) FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, ad esclusione di quelle per le quali è prevista
una forma diversa, da parte dell'Assicurato devono essere fatte mediante
lettera raccomandata a Europ Assistance o all'Agenzia a cui è assegnata la
polizza.
Art. 18) ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato
anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Europ Assistance .
Art. 19) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le
disposizioni di Legge.
Art. 20) LEGGE CHE REGOLA LA POLIZZA E GIURISDIZIONE
Se non diversamente indicato dall'Assicurato nel Modulo di Adesione, la
Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative
alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
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