Unione Nazionale Consumatori

Comitato provinciale di Messina

Allegato "A"

TORNA ALLA HOME PAGE

Condizioni generali di polizza

Mod. 05035

"TUTELA GIUDIZIARIA per UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI"

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'Art. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.
La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti 
Piazza Trento, 8
 20135 Milano
fax n. 02.58.38.46.48 - e.mail: Gestione.Reclami@europassistance.it
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.


SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
 


INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

  1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
  1. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
  2. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
  1. il trattamento dei Dati è:
  1. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
  2. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
  1. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
  1. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
  2. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
  3. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.

  1. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
    Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati..

 



DEFINIZIONI

ASSICURATO:
Il socio dell'Unione Nazionale Consumatori che ha aderito alla copertura e il suo Nucleo Familiare

CONTRAENTE:
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI con sede in Roma, Via Duilio 13, che sottoscrive la polizza per conto altrui

EUROP ASSISTANCE:
Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 MILANO.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).

FATTO ILLECITO:
qualunque fatto dell'uomo, diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

MASSIMALE:
La somma massima fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la prestazione prevista.

MODULO DI ADESIONE:
E' il documento rilasciato all'Assicurato e da questo sottoscritto (Mod. AZ9181), che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini ed alle Condizioni di Polizza riportate nel presente Mod. 05035 e che viene consegnato dal Contraente all'Assicurato.

POLIZZA:
Il documento contrattuale composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalla Nota Informativa, dalle presenti Condizioni e dal Modulo di Adesione allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente.

PRESTAZIONI:
Sono le assistenze prestate da Europ Assistance agli Assicurati in caso di sinistro.

SINISTRO:
Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'Assicurazione

TUTELA GIUDIZIARIA:
L'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs.175/95 - artt. 44 e seguenti.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE


Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

  1. Europ Assistance, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto di € 10.000 per sinistro senza limite per anno, assicura la Tutela giudiziaria, compresi i relativi oneri non rimborsabili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
  2. Tali oneri sono:
  • le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
  • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi del successivo art.13 comma 4;
  • le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi del successivo art. 13 comma 5;
  • Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 3 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non rimborsato dalla Controparte in caso di soccombenza di quest' ultima.
  1. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 comma 3, salvo che si tratti di un legale fiduciario di Europ Assistance.

Art. 2) PRESTAZIONI GARANTITE


Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata :

  1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
  2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, purchè il valore in lite sia superiore a € 400,00.

Art. 3) DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

  1. L'Assicurato è tenuto:
  • a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
  • ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
  1. Europ Assistance non si assume il pagamento di:
  • multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  • spese per controversie con Europ Assistance aventi ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto;
  1. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.


Art. 4) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Art. 5) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Europ Assistance, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 6) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7) ALTRE ASSICURAZIONI

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8) DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato, purché sia stato pagato il relativo premio, l'Assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione rilasciato dal Contraente e dura sino alle ore 24,00 del 365° giorno successivo, così come comunicato dal Contraente ad Europ Assistance. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 9) ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione o indennizzo.

Art. 10) INSORGENZA DEL SINISTRO

  1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende :
  • per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  • per la restante ipotesi - il momento in cui si ha conoscenza che la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare il contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati nei modi e nei termini di cui al successivo art. 11, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

  1. Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:
  • le vertenze promosse da più persone facenti parte del medesimo nucleo familiare ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11) DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

  1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro – e comunque far pervenire tempestivamente qualsiasi atto a lui notificato - all'Unione Nazionale Consumatori che provvederà a sua volta a darne comunicazione tempestiva ad Europ Assistance via e-mail, fax o a mezzo Raccomandata A.R - per quanto di sua competenza.
  2. Europ Assistance si riserva, a mezzo dei propri legali fiduciari, la trattativa stragiudiziale al fine di comporre bonariamente la controversia; per l'eventuale fase giudiziale l'assicurato ha diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia -salvo che si tratti di legale fiduciario di Europ Assistance- indicandolo all'Unione Nazionale Consumatori che provvederà ad informare tempestivamente Europ Assistance.
  3. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Unione Nazionale Consumatori e/o Europ Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
  4. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Europ Assistance.


Art. 12) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

  • informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
  • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.


Art. 13) GESTIONE DEL SINISTRO

  1. Nell'ipotesi in cui il bonario tentativo di soluzione stragiudiziale di cui al punto 2 dell'art. 11 non riesca, e se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, la pratica viene trasmessa al legale scelto ai sensi dell'art. 11.
  2. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
  3. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Europ Assistance.
  4. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con Europ Assistance.
  5. L'Unione Nazionale Consumatori e Europ Assistance non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
  6. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato, l'Unione Nazionale Consumatori e/o Europ Assistance, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un conciliatore che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese conciliative, quale che sia l'esito della conciliazione. Europ Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.


Art. 14) RECUPERO DI SOMME

  1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
  2. Spettano invece a Europ Assistance, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente, sostenute o anticipate.


Art. 15) ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

  1. per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
  2. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni ovvero la materia fiscale e/o amministrativa, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori, o riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
  3. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
  4. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.
  5. per fatti dolosi delle persone assicurate o conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
  6. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.

Art. 16) ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 17) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, ad esclusione di quelle per le quali è prevista una forma diversa, da parte dell'Assicurato devono essere fatte mediante lettera raccomandata a Europ Assistance o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza.

Art. 18) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Europ Assistance .

Art. 19) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

Art. 20) LEGGE CHE REGOLA LA POLIZZA E GIURISDIZIONE

Se non diversamente indicato dall'Assicurato nel Modulo di Adesione, la Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.